Articolo 1. DENOMINAZIONE E SEDE
È stata costituita in Mestre Venezia (VE) Via Roma n. 41, presso il Sig. Bigozzi Alessandro, l’Associazione denominata “BLUSUB Associazione Sportiva Dilettantistica“, ma potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali anche altrove, in tutto il territorio italiano.
Articolo 2. SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge. Essa ha per oggetto dell’attività l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche e agonistiche e la partecipazione a manifestazioni e gare sportive. A tale scopo l’Associazione potrà organizzare, promuovere e partecipare ad attività di studio e ricerca nell’ambito ecologico terrestre e marino, attività di studio e ricerca nell’ambito subacqueo ed archeologico, attività di protezione civile, gare e manifestazioni sportive, gestire spazi pubblicitari in suddette gare e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda dello sport dilettantistico in genere, ivi compresa l’attività didattica. Tutte le attività sopradescritte dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme e leggi in vigore.
L’Associazione aderisce alla Federazione F.I.P.S.A.S. e si riserva la possibilità di aderire anche ad altri enti.
Articolo 3. DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4. DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione all’Associazione.
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Questi ultimi saranno rappresentati dai loro presidenti/legali rappresentanti.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L’ammissione a Socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
- assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all’art.6) nel campo sportivo, sociale e civile in genere;
- reale condivisione dello scopo sociale.
La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.
Articolo 5. DIRITTI DEI SOCI
Tutti i Soci maggiorenni godono al momento dell’ammissione del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. I Soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra cui il Presidente dell’Associazione.
La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali sociali e partecipare a tutte le attività promosse ed organizzate dal sodalizio, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di Socio efficacemente assunta permane fino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall’Art. 6.
I Soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l’Associazione delibera di aderire.
Articolo 6. DECADENZA DEI SOCI
I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento sodalizio.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei Soci alla cui riunione deve essere convocato il Socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 6bis. SOSTENITORI
Possono altresì aderire all’Associazione, in qualità di Sostenitori, tutte le persone fisiche, che, condividendone lo scopo e l’oggetto sociale di cui all’art. 2, danno un loro contributo economico stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
I Sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il solo diritto ad essere informati e partecipare alle iniziative sociali intraprese dall’Associazione, secondo quanto stabilito da apposito regolamento.
Tutti coloro che intendono partecipare all’Associazione in qualità di Sostenitore dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L’ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.
I Sostenitori hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione.
La qualifica di Sostenitore permane fino al verificarsi di uno dei seguenti requisiti di cessazione:
- dimissione volontaria;
- mancato versamento del contributo annuale;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Sostenitore che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Articolo 7. ORGANI
Gli organi sociali sono:
- L’assemblea generale dei Soci
- II Presidente
- II Consiglio Direttivo
Articolo 8. ASSEMBLEA
L’assemblea generate dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.
Articolo 9. DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale.
Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solo a Soci. Fatta salva la suddetta delega, ogni Socio ha diritto ad un voto.
Articolo 10. COMPITI DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Aprile di ciascun anno e comunque entro il 30 giugno, per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il successivo esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di Aprile.
L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei Soci. In tali ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2^ comma dell’ art. 11.
Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, nonché qualora per le stesse ragioni vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15 al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei Consiglieri mancanti.
Rientrano inoltre nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all’art. 11:
- L’approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13);
- L’approvazione del Regolamento Interno dell’Associazione e delle sue eventuali modifiche;
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione.
- Deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art. 28 del presente statuto.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano quale Socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il segretario il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo, nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale dell’assemblea viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell’assemblea dei Soci tenuto presso la sede dell’Associazione e di cui ogni Socio può prendere visione. È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.
Articolo 11 . CONVOCAZIONE
La convocazione dell’assemblea oltre che dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla meta più uno dei Soci che potranno proporre l’ordine del giorno.
In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta
La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante apposito avviso affisso all’albo dell’Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data di convocazione. Tale avviso deve contenere l’indicazione del giorno dell’ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.
Articolo 12. VALIDITÀ ASSEMBLEARE
Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei Soci.
Trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria o straordinaria regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai Soci presenti.
Articolo 13. MODIFICHE STATUTO
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 3/4 dei Soci presenti e della maggioranza (metà più uno) dei Soci iscritti.
Per le modifiche statutarie è ammesso il voto per corrispondenza; in tal caso nell’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere indicata per esteso la deliberazione proposta.
Articolo 14. CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla normativa CONI/FIPSAS. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
II Consiglio Direttivo potrà attribuire a Soci o Consiglieri speciali incarichi temporanei, costituire gruppi di lavoro, commissioni, per meglio realizzare talune mansioni ed in relazione a ciò, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute, analiticamente documentate, per l’espletamento di tali mansioni, volontariamente e gratuitamente assolte, Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora sene ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
Articolo 15. DIMISSIONI
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.
Articolo 16. CONVOCAZIONE DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.
Articolo 17. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci e dei Sostenitori;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- promuovere l’organizzazione delle attività didattiche ed agonistiche secondo regolamento;
- provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all’assemblea;
- determinare l’importo della quota associativa annuale e del contributo economico del Sostenitore, fissandone altresì le modalità di pagamento;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci e/o Sostenitori qualora si dovessero rendere necessari, da ratificarsi a cura dell’assemblea;
- curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che regola l’Associazione;
- attuare le finalità previste dallo statuto.
Articolo 18. IL BILANCIO E IL RENDIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.
Articolo 19. IL PRESIDENTE
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione. Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei Soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo liberamente consultabile dai Soci presso la sede dell’Associazione.
Articolo 20. IL VICEPRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 21. ANNO SOCIALE
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 22. INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI
Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di consigli direttivi di altre società affiliate ai medesimi enti e federazioni alle quali l’Associazione delibera di aderire.
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
- coloro che non siano maggiorenni;
- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte da una federazione sportiva.
Articolo 23. PATRIMONIO
I mezzi finanziari sono costituiti da:
- le quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- i contributi dei Sostenitori, determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- i contributi di enti ed associazioni;
- le erogazioni liberali di Soci o terzi in genere;
- i proventi delle varie attività organizzate dall’Associazione.
Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che per mortis causa.
Articolo 24. SEZIONI
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 25. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed í Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede l’Associazione.
La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’altra parte dovrà nominare di proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede l’Associazione. L’arbitrato avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Articolo 26. SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto. L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Redatto ed approvato a Venezia Mestre il 25 Gennaio 2005.
Modificato ed approvato a Venezia Mestre dall’Assemblea Generale dei Soci il 11 Aprile 2016
Venezia Mestre, 18 aprile 2016
Il Presidente
Roberto Marafatto