Articolo 1. DENOMINAZIONE E SEDE
È stata costituita in Mestre Venezia (VE) Via Roma n. 41, presso il Sig. Bigozzi Alessandro, l’Associazione denominata “BLUSUB Associazione Sportiva Dilettantistica” (nel seguito “Associazione”). La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto, ma potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali anche altrove, anche temporaneamente, in tutto il territorio italiano ed all’estero.
L’Associazione è attualmente senza personalità giuridica, che potrà essere chiesta in futuro ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza formali è obbligatorio accompagnare la denominazione con la locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
L’Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Articolo 2. SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
L’Associazione è apolitica, non commerciale e senza scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta o differita, di utili, avanzi di gestione, fondi, capitali, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge. Essa è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dal principio di sussidiarietà orizzontale, dall’imparzialità, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’assenza di discriminazione, dall’elettività delle cariche associative.
L’associazione ha per oggetto in via stabile e principale:
- l’organizzazione, la gestione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 36/2021, anche e non solo finalizzate alla preparazione e partecipazione a manifestazioni e gare sportive;
- la formazione didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, specificamente per lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive connesse, in modo non esclusivo, con le discipline dell’apnea, della subacquea in generale, della sicurezza nell’ambiente acquatico, della biologia marina, della video-fotografia subacquea;
- l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
- l’organizzazione, la promozione e la partecipazione ad attività di studio, ricerca ed addestramento nell’ambito ecologico, marino-costiero subacqueo volte a valorizzare e tutelare l’ambiente, la flora e la fauna, oltre che in ambito archeologico subacqueo e di protezione civile, anche in forma di convegni e tavole rotonde;
- l’organizzazione e gestione di attività volte ad agevolare l’accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.
Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
- attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati;
- attività promozionali per manifestazioni e attività sportive dilettantistiche e attività motorie in genere, ricreative, culturali e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (opuscoli, libri, ecc.) e multimediale (siti web, social media, ecc.) e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l’attività sportiva, sociale, educativa che l’associazione persegue.
Tutte le attività sopradescritte dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme e leggi in vigore del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati.
L’Associazione aderisce alla Federazione Italiana della Pesca Subacquea, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (F.I.P.S.A.S.) della quale segue le norme generali organizzative e le direttive attinenti ai percorsi didattici e formativi.
L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
L’Associazione si riserva la possibilità di aderire anche ad altri enti come di iscriversi ai registri nazionali e locali delle Associazioni.
Articolo 3. DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4. DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione all’Associazione.
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Questi ultimi saranno rappresentati dai loro presidenti/legali rappresentanti.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, riportando i propri dati, tra i quali un indirizzo di posta elettronica e versare la quota annuale nella misura prevista.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
L’ammissione a Socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
- assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all’art.6) nel campo sportivo, sociale e civile in genere;
- reale condivisione dello scopo sociale.
La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.
La qualifica di associato – ben distinta da quella di “tesserato” che consegue all’atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell’associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell’associazione – è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
Articolo 5. DIRITTI DEI SOCI
Tutti i Soci maggiorenni godono al momento dell’ammissione e ratifica della condizione di socio del diritto di partecipazione alle assemblee sociali ordinarie e straordinarie, nonché dell’elettorato attivo e passivo. I Soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo, tra cui il Presidente dell’Associazione. Per questi scopi, anche gli associati minori di età possono godere interamente del diritto di solo voto attivo, posto che essi siano rappresentati ex lege dai genitori o dal responsabile genitoriale, anche disgiuntamente.
La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali sociali e partecipare a tutte le attività promosse ed organizzate dal sodalizio, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di Socio efficacemente assunta permane fino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall’Art. 6.
I Soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l’Associazione delibera di aderire.
Articolo 6. DECADENZA DEI SOCI
I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell’iscrizione annuale, secondo apposita procedura, di sotto specificata;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento sodalizio. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea dei Soci alla cui riunione deve essere convocato il Socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non può essere più ammesso.
Nel caso di mancato rinnovo dell’iscrizione annuale, la decadenza si esplica secondo una procedura di richiamo e sollecito (anche via mail, con ricevuta di consegna) al pagamento o – se del caso – alle dimissioni, procedura da precisare nel Regolamento Interno dell’Associazione. Dopo congruo periodo, in mancanza di risposta, il Consiglio Direttivo procede con delibera all’espulsione che viene notificata stessi mezzi all’interessato, che ha facoltà di opporre ricorso all’Assemblea dei Soci entro opportuno limite da specificare. L’Assemblea, con apposita valutazione, può respingere l’opposizione o deliberare la riammissione dell’interessato.
Articolo 6bis. SOSTENITORI
Possono altresì aderire all’Associazione, in qualità di Sostenitori, tutte le persone fisiche, che, condividendone lo scopo e l’oggetto sociale di cui all’art. 2, danno un loro contributo economico stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
I Sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il solo diritto di essere informati e compartecipare alle iniziative sociali intraprese dall’Associazione, secondo quanto stabilito da apposito regolamento.
Tutti coloro che intendono partecipare all’Associazione in qualità di Sostenitore dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L’ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.
I Sostenitori hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione.
La qualifica di Sostenitore permane fino al verificarsi di uno dei seguenti requisiti di cessazione:
- dimissione volontaria;
- mancato versamento del contributo annuale;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Sostenitore che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Articolo 7. ORGANI
Gli organi sociali sono:
- L’assemblea generale degli associati,
- II Consiglio Direttivo,
- II Presidente,
- Il collegio dei revisori dei conti, qualora istituito.
Articolo 8. ASSEMBLEA
L’assemblea generate dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.
Articolo 9. DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale.
Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solo a Soci. Fatta salva la suddetta delega, ogni Socio ha diritto ad un voto.
Articolo 10. COMPITI DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno e comunque entro il 30 giugno, per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il successivo esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro, per determinare gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione, per deliberare sulle proposte di sviluppo delle azioni associative.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.
L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei Soci. In tali ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2^ comma dell’art. 11.
Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, nonché qualora per le stesse ragioni vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15 al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo o alla surroga dei Consiglieri mancanti.
Rientrano inoltre nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all’art. 11:
- l’approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13);
- l’approvazione del Regolamento Interno dell’Associazione e delle sue eventuali modifiche;
- provvedere all’elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione.
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art. 28 del presente statuto.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario, il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo, nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale dell’assemblea viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell’assemblea dei Soci tenuto presso la sede dell’Associazione e di cui ogni Socio può prendere visione. È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.
Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
Articolo 11. CONVOCAZIONE
La convocazione dell’assemblea oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla meta più uno dei Soci che potranno proporre l’ordine del giorno.
Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e controfirmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta
La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante apposito avviso affisso all’albo dell’Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data di convocazione. Tale avviso deve contenere l’indicazione del giorno dell’ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.
Articolo 12. VALIDITA’ ASSEMBLEARE
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria o straordinaria regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai Soci presenti.
È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge e in subordine alle indicazioni del Presidente, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
È in ogni caso necessario che:
- comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il segretario della riunione, che dovranno avere la possibilità di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento, la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza, di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Articolo 13. MODIFICHE STATUTO
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 3/4 dei Soci presenti e della maggioranza (metà più uno) dei Soci iscritti.
Per le modifiche statutarie è ammesso il voto per corrispondenza; in tal caso nell’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere indicata per esteso la deliberazione proposta.
Articolo 14, CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, organo collegiale responsabile della gestione dell’Associazione e dell’esercizio dell’attività associativa, è composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque soci eletti dall’Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla normativa CONI/FIPSAS. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
II Consiglio Direttivo potrà attribuire a Soci o Consiglieri speciali incarichi temporanei, costituire gruppi di lavoro, commissioni, per meglio realizzare talune mansioni ed in relazione a ciò potranno essere rimborsate le spese vive sostenute, analiticamente documentate, per l’espletamento di tali mansioni, volontariamente e gratuitamente assolte, Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Articolo 15. DIMISSIONI
Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti procederanno alla mera integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione della carica in corso. In assenza, il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea dei soci utile, che si configurerà come straordinaria e provvederà alle votazioni per reintegrare il membro o i membri vacanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.
Articolo 16. CONVOCAZIONE DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ed ha validità ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti.
Articolo 17. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci e dei Sostenitori;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- promuovere l’organizzazione delle attività didattiche ed agonistiche secondo regolamento;
- provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all’assemblea;
- determinare l’importo della quota associativa annuale e del contributo economico del sostenitore, fissandone altresì le modalità di pagamento;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci e/o Sostenitori qualora si dovessero rendere necessari, da ratificarsi a cura dell’assemblea;
- curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che regola l’Associazione;
- attuare le finalità previste dallo statuto.
Articolo 18. IL BILANCIO E IL RENDIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, perché possa essere presentato all’Assemblea dei Soci.
In caso di costituzione dell’organo di revisione o del revisore, questo, eletto dall’Assemblea, controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto, anche partecipando alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Tale organo si riunisce periodicamente giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
Articolo 19. IL PRESIDENTE
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione. Gli altri Soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei Soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo liberamente consultabile dai Soci presso la sede dell’Associazione.
Articolo 20. IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETERIO, IL TESORIERE
Il Consigliere Vicepresidente sostituisce il Consigliere Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche ad uno stesso Consigliere.
Qualora esse siano attribuite a Consiglieri diversi, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
Il Segretario e il Tesoriere si dividono opportunamente i compiti di redazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali, della loro trascrizione, di controllo del libro soci, di redazione della nota cassa e di attendere alle uscite ed entrate, di seguire i conti bancari, di predisporre i rendiconti economici, ecc.
Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Articolo 21, ANNO SOCIALE
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 22. INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI
Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di consigli direttivi di altre società affiliate ai medesimi enti e federazioni alle quali l’Associazione delibera di aderire.
Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:
- coloro che non siano maggiorenni;
- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte da una federazione sportiva.
Articolo 23. PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili/immobili proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; dai contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
I mezzi finanziari sono costituiti da:
- le quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- i contributi dei Sostenitori, determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- i contributi di enti ed associazioni;
- le erogazioni liberali di Soci o terzi in genere;
- i proventi delle varie attività organizzate dall’Associazione.
Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che per mortis causa.
Articolo 24. SEZIONI
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 25. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e í Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede l’Associazione.
La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’altra parte dovrà nominare di proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede l’Associazione. L’arbitrato avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Articolo 26. SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto. L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità di controllo preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Redatto ed approvato a Venezia-Mestre il 25 Gennaio 2005, per costituzione societaria.
Modificato ed approvato a Venezia-Mestre dall’Assemblea Generale dei Soci l’11 Aprile 2016.
Modificato per adeguamento di legge ed approvato a Venezia-Mestre dall’Assemblea Generale dei Soci il 30 Novembre 2023.
Esente da bollo in modo assoluto art. 24-bis Allegato B, DPR 642/1972.
Il Presidente